Con l’eliminazione dell’Autodichiarazione Classe G, l’importanza di una corretta certificazione energetica fa un passo avanti, altre Regioni si sono mosse e il Friuli Venezia Giulia?
Il 28/12/2012 entra in vigore il decreto interministeriale introduce alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contenute nel D.M. 26/06/2009, ed in particolare viene abrogato il Paragrafo 9 dell’Allegato A del citato D.M. 26/06/2009, il quale consentiva alla signora Maria, proprietaria di un edificio, di diventare improvvisamente un Certificatore Energetico potendo dichiarare attraverso una “Autodichiarazione Classe G” che il proprio edificio ha la classe energetica più bassa la G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Facendo questo si poteva superare la necessità di dotare il proprio edificio di un regolare Attestato di Certificazione Energetica, l’ACE.
Ricordo che la Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione 2006/2378, aveva espresso il proprio parere negativo all’uso dell’Autodichiarazione Classe G e rischiavamo una condanna per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE.
Questa autocertificazione di fatto contribuiva a ritenere la Certificazione Energetica degli edifici, l’ulteriore inutile carta e non invece uno strumento più che valido per valutare la bontà di un acquisto, nei confronti dello stato di fatto e soprattutto nelle possibilità di valutare i possibili miglioramenti e quanto questi siano vantaggiosi rispetto ai consumi ed ai costi da sostenere.
Ora però guardandomi in giro e confrontando la mia Regione Friuli Venezia Giulia con altre regioni Italiane, trovo che per rendere la Certificazione Energetica una certificazione di qualità e di valore, la strada dei nostri politici è in salita e forse siamo in terribile ritardo.
Per esempio il Piemonte, ha definito le sanzioni riguardanti l’attività di certificazione energetica degli edifici. In particolare è prevista la sospensione dall’elenco dei certificatori il professionista che ha rilasciato in un anno almeno 10 attestati di certificazione energetica indicanti un’errata classificazione energetica. Simpaticamente è rispedito a scuola e la sua sospensione dura fino al superamento del corso di formazione. Ovviamente in Piemonte non è sufficiente fare i bravi da oggi, ma le sanzioni valgono anche per le certificazioni già emesse. Penso a quelle certificazioni fatte pagare € 50,00.
Se passiamo nella regione della nostra Capitale il Lazio, leggo nel regolamento per il Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico, ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico, ambientale, che nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i certificatori decadono dall’accreditamento e, qualora iscritti ad albi, la Regione ne segnala l’operato al rispettivo ordine o collegio professionale.
Trascuro di guardare in casa della Lombardia, ma trovo un interessante spunto in regione Emilia Romagna, dove i certificatori devono dichiarare i requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo. Che si intendono soddisfatti nel caso per esempio di applicazione di un sistema di gestione per la qualità, rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia.
Quando la nostra Regione Friuli Venezia Giulia emetterà un suo regolamento sui controlli e definirà le relative sanzioni?